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Allo scopo di poter procedere più sollecitamente alla liquidazione delle parcelle, si pregano i colleghi:
P.S.: I diritti di liquidazione sono fissati nella misura del 3% su onorari e diritti, solo per le insinuazioni fallimentare vengono ridotte nella misura del 1,5%
Caro procuratore, anzi… carissimo !
Espunti dall’ordinamento la figura professionale ed il titolo di “procuratore”, con l’abolizione del relativo albo (L. 24.2.97 n. 27), sopravvive tuttavia la funzione processuale procuratoria; l’esercizio della quale pone – con sempre maggiore frequenza – problemi di applicazione della tariffa, a fronte di richieste parcellari che spesso appaiono davvero eccessive, ed ingiustificate.
Tanto che appare quanto mai opportuno un chiarimento, ed – occorrendo – un dibattito, per porre qualche “paletto”, e cercare di prevenire le (purtroppo) sempre più frequenti dispute tra colleghi appartenenti a diversi Ordini territoriali.
Occorre anzitutto ribadire il principio-cardine secondo il quale l’avvocato ha diritto al compenso per l’attività in concreto svolta: non è previsto dall’ordinamento un compenso per attività presunta, per il semplice fatto che sia stata conferita una procura.
All’avvocato nella causa di corrispondenza spettano, quindi, i diritti (compensi per attività meramente formale, determinati in misura fissa) per le prestazioni procuratorie in concreto svolte.
Non è quindi dubbio che spettino (ad esempio) i diritti di “posizione e archivio”, “formazione del fascicolo” (singolare, unico diritto, per atti e documenti), “richiesta notifica”, “esame relazione di notifica”, “costituzione in giudizio”, “deposito atti o documenti in cancelleria”, “assistenza all’udienza”, etc.
I punti controversi di solito sono i seguenti:
Vexata quaestio è l’attribuibilità al corrispondente di un onorario (compenso per l’opera di carattere intellettuale prestata dall’avvocato, la cui determinazione varia da un minimo ad un massimo).
Soccorre – come sempre – il criterio secondo cui si deve compensare l’attività in concreto svolta.
Si dovrà, allora, ritenere che al corrispondente sia dovuto anche un onorario, ogni volta che egli abbia svolto anche attività difensiva tipica dell’avvocato dominus, ad esempio: abbia assistito all’assunzione di mezzi di prova in sostituzione del dominus (assente);
abbia trattato questioni in udienza, o redatto atti difensivi.
Non si ritiene, invece, dovuto l’onorario per la partecipazione alle udienze: detta attività è compensata con l’attribuzione del corrispondente diritto, quando l’av-vocato corrispondente abbia semplicemente seguito le istruzioni ricevute dal dominus (ad es., fare dichiarazioni o istanze a verbale, depositare atti o documenti).
La tariffa forense mutua la nozione di vacazione dal sistema tariffario di altre professioni. Ad es., la tariffa degli ingegneri e architetti prevede criteri alternativi di determinazione del compenso: a percentuale, a quantità, a vacazione (tempo impiegato), a discrezione; e ne disciplina anche le possibilità di cumulo (L. n. 143/49) (Cass. 12.06.82 n. 3600).
La “vacazione” non è prevista dalla tariffa giudiziale forense come autonomo criterio di determinazione del compenso (l’”onorario a tempo” è previsto – ove e-spressamente pattuito dalle parti – in sostituzione del compenso tariffario, per le sole attività di assistenza stragiudiziale - Tab. SG n. 2 -).
Per le prestazioni dell’avvocato previste da espressa voce tariffaria è dovuto il solo compenso indicato in tabella.
Il compenso per la vacazione è dovuto per prestazioni per le quali la tabella non preveda espressamente un compenso.
Il cumulo del diritto tabellare e del compenso per la vacazione è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui la tariffa vi faccia espresso riferimento, ad es.:
Gli atti e verbali in relazione ai quali è richiesto un compenso per vacazione debbono indicare l’ora di apertura e di chiusura; in difetto è dovuta una sola vacazione.
Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo ius postulandi esclusivamente a ministero di un avvocato cassazionista (mentre all’avvocato non iscritto all’apposito albo è consentita la sola prestazione di domiciliatario del difensore), si è ritenuto non potersi dissociare l’onorario spettante per la difesa dai diritti che spetterebbero per l’attività c.d. procuratoria.
Pertanto, all’avvocato cassazionista che assiste il cliente nel giudizio di cassazione è stato ritenuto spettare esclusivamente l’onorario relativo, dovendosi in esso assorbire i diritti per le singole prestazioni procuratorie (Cass. 20.12.95 n. 13015; orientamento consolidato: Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n. 2335; Cass. 02.08.74 n. 2323; Cass. 27.02.79 n. 1278; Cass. 06.02.82 n. 716; Cass. 23.10.84 n. 5385; Cass. 21.03.89 n. 1410).
La giurisprudenza (Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n. 2335) estende il principio anche ai giudizi innanzi alle altre magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale, Tribunale Superiore delle Acque), individuandovi una identica ratio: in tali giudizi è ritenuta prevalente l’attività di assistenza, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alla rappresentanza in giudizio (che pure sussiste).
All’avvocato associato alla difesa in tali giudizi, pertanto, non saranno dovuti “diritti”, bensì un onorario a titolo di compenso. Onorario che è consigliabile pattuire (art. 2233 c.c.).
Non appare inutile, infine, ricordare che per i diritti è applicabile la tariffa vigente al momento della prestazione (l’attività formale si esaurisce nel momento dell’espletamento; Cass. 8.2.96 n. 1010); mentre per gli onorari – stante l’unita-rietà della prestazione intellettuale nel suo complesso - si applica la tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione (Cass. 26.11.98 n. 11994).
Torino, li 01.09.2008
Avv. Guglielmo Preve
Consigliere Segretario
Ordine Avvocati Torino.
Rimborso spese per scritturazione stabilito dal Consiglio dell'Ordine con deliberazione del 14/11/2005
| Per ogni facciata dell'originale | € 6,00 |
|---|---|
| Per ogni facciata delle copie | € 1,00 |
| Per ogni facciata dell'originale | € 4,50 |
|---|---|
| Per ogni facciata delle copie | € 1,00 |
| UDIENZE PRELIMINARI E DIBATTIMENTALI | |
|---|---|
| Informativa | € 6,00 |
| Esame e studio | € 30,00 |
| Sessione cliente o famigliare | € 30,00 |
| Indennità accesso | € 15,00 |
| Partecipazione udienze e discussione | € 185,92 |
| EVENTUALI RINVII | |
| Semplice | € 30,00 |
| Con attività | € da 50,00 a 150,00 |
| Memorie o istanze | € 40,00 |
| UDIENZE CONVALIDA | |
| Accesso uffici | € 15,00 |
| Esame e studio | € 30,00 |
| Partecipazione udienza | € 60,00 |
| Sessione con cliente o famigliare | € 30,00 |
| TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA | |
| Accesso uffici | € 15,00 |
| Esame e studio | € 30,00 |
| Partecipazione udienza | € 155,00 |
| TRIBUNALE DELLA LIBERTA' | |
| Accesso ufficio | € 15,00 |
| Esame e studio | € 30,00 |
| Partecipazione udienza | € 155,00 |
| MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA | |
| Esame e studio | € 30,00 |
| Accesso ufficio | € 15,00 |
| Partecipazione udienza | € 30,00 |
| G.I.P. C.C. ART. 27 | |
| Accesso ufficio | € 15,00 |
| Esame e studio | € 25,00 |
| Partecipazione udienza | € 50,00 |
| INTERROGATORI | |
| Partecipazione a interrogatorio | € 45,00 |
| Accesso ufficio | € 15,00 |
| Esame e studio | € 30,00 |
| RICOGNIZIONE PERSONE | |
| Accesso ufficio | € 15,00 |
| Partecipazione ricognizione persone | € 45,00 |
Tassa di opinamento. Delibera del Consiglio 18/07/2011
Appunti sull'applicazione della tariffa professionale
Applicazione della tariffa professionale - Eventuale rilevanza disciplinare