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Tariffario penale 2004
Valori medi previsti dall’art. 12 co. I Legge 217/90 - allegato a delibera consiliare del 28/5/2001 - aggiornati con la tariffa professionale pubblicata sul supplemento ordinario n. 95 alla G.U. n. 115 del 18/5/2004
Tariffario penale 2001
Valori medi previsti dall'art. 12 co. I Legge 217/90 Allegato a delibera consiliare del 28/5/2001
La legge 30 luglio 1990 n. 217, così come modificata dalla L 29/3/2001 n. 134 prevede, all'art. 12 che i compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato siano liquidati "in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità".
Su queste basi il Consiglio dell'Ordine, chiamato dal comma 2 bis del citato art 12 ad esprimere un parere preventivo di congruità, ha predisposto, sul modello della tabella professionale, un " tariffario" che indica gli importi che si sono ritenuti applicabili per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Il prospetto è così predisposto:
Egregio Collega,
Ti invio copia della deliberazione 24.01.2005 assunta dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino riguardante le richieste di liquidazione dei compensi inerenti le pratiche di patrocinio a spese dello Stato.
A seguito dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2005 (art. 1 comma 322), nelle predette pratiche non è più obbligatorio il parere dell'Ordine Avvocati relativo alle parcelle da sottoporre al Giudice per la liquidazione.
Ai colleghi che preferiranno comunque allegare il parere dell'Ordine Avvocati a supporto delle loro istanze di liquidazione verrà praticata la tassa ridotta dell'1,50% sui compensi richiesti, in considerazione dei ridotti onorari previsti per legge con riguardo ai detti procedimenti.
Per quanto riguarda le richieste all'Ordine Avvocati di pareri di liquidazione inerenti le pratiche di patrocinio a spese dello Stato già fino ad oggi inoltrate e non ancora evase, i colleghi interessati potranno scegliere se ritirare l'istanza o richiedere comunque il parere dell'Ordine Avvocati.
Tutte le richieste di parere non ritirate entro il 28 febbraio 2005 verranno in seguito evase (si intenderà cioè che il mancato ritiro entro tale data della richiesta di liquidazione comporti la tacita volontà del Collega richiedente di ottenere il parere dell'Ordine), con applicazione della tassa ridotta dell'1,50%.
Cordiali saluti.
Il Delegato della Commissione Parcelle
Avv. Ennio LENTI
Tariffa penale difese d'ufficio
Avvocati per le questioni attinenti al Patrocinio a spese dello Stato ed alla difesa d'ufficio nei procedimenti penali
In allegato il nuovo Protocollo per il patrocinio a spese dello Stato con i relativi allegati, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, unitamente alla Camera Penale Vittorio Chiusano, con il Tribunale di Torino.