Parcelle - Patrocinio a spese dello Stato e Difese d'ufficio

Tariffario penale

Tariffario penale 2004
Valori medi previsti dall’art. 12 co. I Legge 217/90 - allegato a delibera consiliare del 28/5/2001 - aggiornati con la tariffa professionale pubblicata sul supplemento ordinario n. 95 alla G.U. n. 115 del 18/5/2004

Tariffario penale 2001
Valori medi previsti dall'art. 12 co. I Legge 217/90 Allegato a delibera consiliare del 28/5/2001

Guida al tariffario penale

Il tariffario predisposto dal Consiglio

La legge 30 luglio 1990 n. 217, così come modificata dalla L 29/3/2001 n. 134 prevede, all'art. 12 che i compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato siano liquidati "in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità".

Su queste basi il Consiglio dell'Ordine, chiamato dal comma 2 bis del citato art 12 ad esprimere un parere preventivo di congruità, ha predisposto, sul modello della tabella professionale, un " tariffario" che indica gli importi che si sono ritenuti applicabili per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Il prospetto è così predisposto:

  • Nella colonna "minimo" viene riportato, per ciascuna voce, l'importo minimo della tariffa professionale
  • Nella colonna "massimo" viene riportato , per ciascuna voce, un importo che costituisce il valore medio tra il minimo ed il massimo previsti dalla tariffa professionale
  • Nella colonna "medio" viene riportato, per ciascuna voce, un importo che costituisce il valore medio tra il minimo della tariffa professionale ed il massimo della tariffa per il Gratuito Patrocinio.

Note indicative per la formulazione della parcella

  1. ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
    Non si ritiene che la voce relativa alla redazione ed al deposito dell'istanza ammissiva possa essere riconosciuta tra quelle che formano la parcella.
  2. QUALE TARIFFARIO APPLICARE PER I REATI EX PRETURA
    Per i procedimenti relativi a reati che erano di competenza della Pretura, dovrà essere utilizzato il tariffario del Tribunale, non superando i valori medi indicati nella tabella per il GP predisposta dal Consiglio.
  3. VOCI DELLA PARCELLA
    Nelle parcelle possono essere indicate solamente le voci previste dalla tariffa professionale. Esempi : voce quali "posizione e archivio" o "autentica della firma" non potranno essere approvate.
  4. LA VOCE "ESAME E STUDIO"
    Potrà essere indicata, nei casi previsti dalla legge, ogni volta che effettivamente uno studio debba essere compiuto, e non è cumulabile con la voce di esame e studio dell'avviso. Esempi : la voce "esame e studio per l'udienza" non è cumulabile con quella "esame e studio dell'avviso di fissazione dell'udienza"; la voce "esame e studio della sentenza" non è cumulabile con quella "esame e studio dell'avviso di deposito della sentenza".
  5. LA VOCE "INDENNITA' DI ACCESSO O DI ATTESA"
    L'indennità di accesso potrà essere sempre cumulata con quella del colloquio in carcere con l'assistito.
    L'indennità di attesa potrà essere cumulata con le voci di partecipazione o assistenza (ad atti compiuti durante le indagini preliminari, di ricerca o formazione della prova ed alle udienze) solamente nei casi in cui l'attesa si protragga oltre le due ore ed a partire da tale termine.
  6. LE UDIENZE DI MERO RINVIO
    Dovrà in questi casi essere indicato il valore minimo previsto per la partecipazione all'udienza.
    Non potrà essere indicata la voce nel caso di rinvio richiesto dal difensore per suo impedimento.
  7. IL NUMERO DELLE ATTIVITA' ESPOSTE
    Il numero delle corrispondenze e delle sessioni dovrà essere ragionevole rispetto alla complessità del caso trattato.
  8. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Dovranno essere esposti gli importi minimi, salvo che nel caso di procedimenti relativi ad affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare, differimento dell'esecuzione della pena, liberazione condizionale.
  9. I "MOLTIPLICATORI"
    Quanto alla possibilità di accogliere richieste di moltiplicazione dei valori tariffari, ai sensi dell'art. 1 Tariffe penali, il Consiglio ha deliberato che possa ammettersi, data la indicazione di legge che impone di non superare i valori medi, solamente il moltiplicatore 2, il cui computo è stato pertanto inserito nella tabella predisposta.
    Per l'ottenimento del parere di congruità relativamente alla applicabilità del moltiplicatore dovrà essere formulata una istanza motivata, che indichi le ragioni specifiche della maggiorazione richiesta, avuto riguardo, come previsto dal comma 2 bis dell'art 12 L 217/90, alla "natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
    Il Consiglio ha deliberato che il moltiplicatore possa trovare applicazione nella redazione di parcelle relative a procedimenti nell'ambito dei quali il difensore abbia dovuto affrontare questioni, in fatto o in diritto, di particolare rilevanza e complessità.

Richiesta di liquidazione dei compensi per le pratiche di patrocinio a spese dello Stato

Egregio Collega,

Ti invio copia della deliberazione 24.01.2005 assunta dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino riguardante le richieste di liquidazione dei compensi inerenti le pratiche di patrocinio a spese dello Stato.

A seguito dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2005 (art. 1 comma 322), nelle predette pratiche non è più obbligatorio il parere dell'Ordine Avvocati relativo alle parcelle da sottoporre al Giudice per la liquidazione.

Ai colleghi che preferiranno comunque allegare il parere dell'Ordine Avvocati a supporto delle loro istanze di liquidazione verrà praticata la tassa ridotta dell'1,50% sui compensi richiesti, in considerazione dei ridotti onorari previsti per legge con riguardo ai detti procedimenti.

Per quanto riguarda le richieste all'Ordine Avvocati di pareri di liquidazione inerenti le pratiche di patrocinio a spese dello Stato già fino ad oggi inoltrate e non ancora evase, i colleghi interessati potranno scegliere se ritirare l'istanza o richiedere comunque il parere dell'Ordine Avvocati.

Tutte le richieste di parere non ritirate entro il 28 febbraio 2005 verranno in seguito evase (si intenderà cioè che il mancato ritiro entro tale data della richiesta di liquidazione comporti la tacita volontà del Collega richiedente di ottenere il parere dell'Ordine), con applicazione della tassa ridotta dell'1,50%.

Cordiali saluti.

Il Delegato della Commissione Parcelle
Avv. Ennio LENTI

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