Organizzato da Legal Forma L F eventi srl e accreditato dal Consiglio Nazionale Forense.
Per informazione e iscrizioni consultare la locandina allegata
Patrocinio a spese dello Stato per le udienze di convalida ex Art. 14 D.L. 286/1998
Gli articoli 80 e 81 del DPR 115/2002, così come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 25, così dispongono:
Il Consiglio, fin dall’entrata in vigore del DPR 115/2002, si è fatto carico di chiedere ai singoli avvocati di specificare quali fossero le materie in cui intendevano patrocinare (penale, civile, amministrativo, minorile, sorveglianza e così via).
Tutto ciò allo scopo precipuo di dare modo agli interessati di consultare l’elenco con garanzia di maggiore competenza del professionista prescelto o indicato.
Con la legge n. 25 del 24.2.2005, il Legislatore ha ora ribadito che i Consigli sono sempre tenuti a valutare, ai fini della iscrizione, “attitudini ed esperienza professionale”, “distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione”.
Peraltro l’Elenco è sempre unico ed identici ed unitari sono tuttora i requisiti per l’inserimento nello stesso (con la nuova
Legge è sceso da 6 a 2 anni il tempo minimo di iscrizione all’Albo professionale ed è stato chiarito che le sanzioni disciplinari ostative sono quelle superiori all’avvertimento e purché siano state irrogate nei 5 anni precedenti la domanda).
Ma poiché l’Elenco è unico, ritiene il Consiglio che la parte ammessa abbia pur sempre la facoltà di scegliere qualunque avvocato iscritto nell’Elenco, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia indicato una diversa e specifica materia di competenza.
La normativa del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo e contabile prevede che in caso di condanna della parte non ammessa al patrocinio, la eventuale condanna al pagamento delle spese di lite sia pronunciata a favore dello Stato (cfr. art. 133 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115), che, per parte sua, provvede a pagare i compensi del difensore.
Peraltro, detti compensi corrispondono non già a quelli eventualmente liquidati dal Giudice con il provvedimento che definisce il giudizio, bensì a quelli liquidati dal Giudice, con il successivo decreto previsto dall’art. 82 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, previo parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che terrà anche conto del disposto dell’art. 130 D.P.R. 115/2002).
L’art. 134 del D.P.R. 115/2002 prevede poi che se lo Stato non recupera quanto liquidato a suo favore “e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa”.
La stessa norma precisa ancora che la rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando la parte ammessa “ha conseguito almeno il sestuplo delle spese”.
Ciò richiamato sul piano normativo, il Consiglio ritiene che l’avvocato della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora si possa addivenire ad una transazione, in sede giudiziale ovvero stragiudiziale, che consenta alla persona ammessa al patrocinio stesso di realizzare un vantaggio economico debba disporre le cose in modo tale che la transazione preveda che la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre ad adempiere alla obbligazione principale, paghi separatamente a) le spese prenotate a debito e quelle anticipate dallo Stato ex art. 131 D.P.R. 115/2002 b) le competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, previa loro liquidazione da parte del Consiglio dell’Ordine c) la eventuale registrazione della transazione o del verbale di conciliazione.
Tutto ciò corrisponde alla esigenza di evitare che lo Stato abbia a sostenere degli oneri, per i quali poi si dovrà rivalere nei confronti della parte ammessa al patrocinio: il tutto fermo restando che l’omessa informazione di ciò da parte dell’avvocato nei confronti del proprio cliente ben potrebbe costituire violazione di tipo deontologico e segnatamente dell’art. 40 del Codice Deontologico Forense.
La normativa del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo e contabile prevede che in caso di condanna della parte non ammessa al patrocinio, la eventuale condanna al pagamento delle spese di lite sia pronunciata a favore dello Stato (cfr. art. 133 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115), che, per parte sua, provvede a pagare i compensi del difensore.
Peraltro, detti compensi corrispondono non già a quelli eventualmente liquidati dal Giudice con il provvedimento che definisce il giudizio, bensì a quelli liquidati dal Giudice, con il successivo decreto previsto dall’art. 82 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, previo parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che terrà anche conto del disposto dell’art. 130 D.P.R. 115/2002).
L’art. 134 del D.P.R. 115/2002 prevede poi che se lo Stato non recupera quanto liquidato a suo favore “e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa”.
La stessa norma precisa ancora che la rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando la parte ammessa “ha conseguito almeno il sestuplo delle spese”.
Ciò richiamato sul piano normativo, il Consiglio ritiene che l’avvocato della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora si possa addivenire ad una transazione, in sede giudiziale ovvero stragiudiziale, che consenta alla persona ammessa al patrocinio stesso di realizzare un vantaggio economico debba disporre le cose in modo tale che la transazione preveda che la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre ad adempiere alla obbligazione principale, paghi separatamente a) le spese prenotate a debito e quelle anticipate dallo Stato ex art. 131 D.P.R. 115/2002 b) le competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, previa loro liquidazione da parte del Consiglio dell’Ordine c) la eventuale registrazione della transazione o del verbale di conciliazione.
Tutto ciò corrisponde alla esigenza di evitare che lo Stato abbia a sostenere degli oneri, per i quali poi si dovrà rivalere nei confronti della parte ammessa al patrocinio: il tutto fermo restando che l’omessa informazione di ciò da parte dell’avvocato nei confronti del proprio cliente ben potrebbe costituire violazione di tipo deontologico e segnatamente dell’art. 40 del Codice Deontologico Forense.
Dall’esperienza del primo periodo di applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato si è rilevato che in alcune ipotesi nelle quali sussistono i presupposti per dare corso alle procedure di separazione consensuale o di divorzio congiunto è il coniuge “povero” che assume l’iniziativa e chiede di essere ammesso al beneficio.
Tutto ciò appare legittimo, anche se forse non erano queste le situazioni di difficoltà che il Legislatore intendeva tutelare: in ipotesi di accordo il coniuge “ricco” ben potrebbe e dovrebbe pagare l’unico avvocato.
A parte ciò rientra tra gli specifici doveri del difensore e corrisponde indubbiamente ad interesse generale quello di ricercare, nei limiti del possibile, la soluzione conciliativa delle vertenze.
In tale situazione e per evitare ogni possibile equivoco o tentativo di abuso, il Consiglio dispone che i provvedimenti di ammissione al beneficio per le cause di separazione e divorzio contengano uno specifico richiamo, che in linea generale può essere così sintetizzato: “Con la precisazione che l’ammissione al beneficio ha carattere del tutto “personale e non sarà estesa alla controparte, se anche sarà possibile “addivenire a separazione consensuale o ad accordo sul divorzio”.
Il Consiglio intende assumere posizione circa i criteri da seguire nella liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati che assistono i soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
L’art. 82 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (“L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del Consiglio dell’Ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”) è contenuto del Titolo I del testo legislativo denominato “Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”.
Essa rappresenta quindi la norma generale per tutte le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato.
L’art. 130 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (“Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”) è poi contenuto nel Titolo IV denominato “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario”.
Si tratta quindi di norma applicabile per tutti i processi, con espressa esclusione di quello penale.
A fronte di ciò il Consiglio ritiene di enucleare i seguenti punti:
E’ stata avanzata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di divorzio da parte di una signora separata da tempo e che convive stabilmente con un uomo, dal quale ha avuto una figlia: la signora è disoccupata, mentre il convivente gode di un reddito superiore al limite di euro 9.296,22 previsto dall’art. 76 n. 1 del DPR 30.5.2002 n. 115.
Orbene, l’art. 76 n. 2 del T.U. stabilisce che “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia, compreso l’istante”, ed il problema che si pone è quello di stabilire se il convivente stabile debba essere ritenuto o meno un “familiare”.
Al riguardo, il Consiglio rileva:
Con delibera 14.4.2003 il Consiglio aveva assunto posizione circa la interpretazione dell’art. 76 del DPR 30.5.2002 n. 115 ed aveva ritenuto che si dovesse fare riferimento alla sola famiglia legale, con esclusione della convivenza more uxorio.
Senonchè la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione – con sentenza n. 109 depositata il 5.1.2006 – è andata di diverso avviso ed ha ritenuto che la norma in questione debba essere interpretata “nel senso dell’equiparazione della convivenza coniugale alla convivenza more uxorio”.
Il Consiglio non mancherà di uniformarsi a tale indirizzo.
*****
L’art. 119 del DPR 30.5.2002 n. 115 dispone che “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”.
Orbene coloro che entrano clandestinamente in Italia e poi si presentano all’Autorità di P.S. ottengono un permesso di soggiorno per motivi di attesa riconoscimento dello status di rifugiato: detto permesso è obbligatoriamente rinnovato fino alla decisione della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma non consente di svolgere attività lavorativa.
In caso di provvedimento negativo della Commissione, la Questura dispone la revoca del permesso di soggiorno.
Esiste la possibilità di ricorrere al Tribunale Ordinario per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 722/54, (cfr. sul punto sentenza Cass. Civ. S.U. n. 907 del 17.12.1999 sulla competenza e nel merito sentenza n. 7817 del 26.9.2002 del Tribunale di Torino, sezione I, dott. Giusta).
E poiché i soggetti sono nel caso effettivamente titolari di un regolare permesso di soggiorno, sia pure senza la possibilità di lavorare, si deve ritenere sussistente il presupposto richiesto dall’art. 119 DPR 115/2002.
L’art. 79 n. 2 del DPR 115/2002 dispone poi che per i redditi prodotti all’estero il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea deve corredare l’istanza con “una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”.
Senonchè, nei casi di richiesta del riconoscimento dello stato di rifugiato, l’interessato – fuggito dal proprio paese – si trova nella impossibilità di procurarsi detta certificazione dalla autorità consolare ed in tale caso ben potrà sostituirla “con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” a sensi dell’art. 94 n. 2 del DPR 115/2002.
Detta norma è invero contenuta del Titolo II dello stesso DPR, che è relativo al processo penale: si ritiene peraltro che esso deve trovare generale applicazione, facendo – come visto – specifico riferimento all’art. 79, che precisa il “contenuto dell’istanza”sia in ambito civile, che penale.
Si tratta poi nel caso specifico di diritti fondamentali ed inviolabili, per i quali non è consentita alcuna limitazione o differenza di trattamento, a seconda che si curino azioni in sede penale o civile.
Gli avvocati dovranno peraltro tenere sempre presente:
Il Consiglio si trova ad affrontare il problema relativo alla interpretazione della normativa del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti dopo l’entrata in vigore del DPR 30.5.2002 n. 115 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Il provvedimento è stato emesso in forza della Legge 8.3.1999 n. 50, così come modificata dalla Legge 24.11.2000 n. 340, e può quindi comprendere “in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari” (cfr. art. 7)
Preliminarmente si rileva:
In tale situazione attraverso il testo unico si può disporre la abrogazione delle “disposizioni, non richiamate che regolano la materia oggetto di delegificazione” (cfr. suddetta lett. f), mentre per quanto riguarda la normativa ordinaria esso mira unicamente alla “puntuale individuazione del testo vigente delle norme” (cfr. suddetta lett. b).
Conferma di carenza di potere per il testo unico di disporre l’abrogazione delle norme primarie si ha dal fatto che esso deve indicare esplicitamente le “norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni” (cfr. suddetta lett. c).
Il Consiglio ritiene di dare risposta positiva al quesito sulla base delle seguenti considerazioni:
Tale interpretazione – oltre ad essere l’unica conforme alla relazione illustrativa del testo unico, laddove, a proposito delle leggi sul patrocinio a carico della Stato, si è affermato che “sono stati eliminati dei refusi attribuibili alla tecnica della novella utilizzata dalla Legge n. 134/2001” - salva il principio secondo il quale il cittadino ha la facoltà di scegliere un avvocato tra quelli regolarmente iscritti negli Albi, principio che trova fondamento nell’art. 24 della nostra Costituzione e nell’art. 6 comma 3 lettera C) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed è stato ribadito e confermato da due successive leggi dello Stato e cioè dalla Legge 30.7.1990 n. 217 e dalla Legge 29.3.2001 n. 134.
Detta interpretazione è altresì rispettosa del rapporto fiduciario tra il cittadino ed il suo difensore di fiducia eventualmente non iscritto nell’elenco ed evita anche non giustificabili distorsioni.
Si pensi al caso in cui la possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato sorga per un cittadino in corso di giudizio ovvero in grado di appello: secondo la diversa interpretazione il difensore non iscritto nell’elenco dovrebbe essere revocato e sostituito nel corso del giudizio.
Ciò premesso, il Consiglio conferma la deliberazione presa a maggioranza alla riunione del 30 luglio 2002 e cioè che si possa accedere al patrocinio a spese dello stato anche nel caso in cui la parte abbia provveduto a nominare un avvocato non iscritto nell’elenco di cui all’art. 80 T.U. 30 maggio 2002 n. 115.
Peraltro, per doverosa cautela anche nei confronti degli iscritti, dispone che le comunicazioni di ammissione al patrocinio contengano espresso avvertimento che l’ammissione stessa è fatta dal Consiglio in via anticipata e provvisoria a sensi dell’art. 126 T.U. e che il relativo provvedimento è suscettibile di revoca da parte del magistrato nelle ipotesi di cui all’art. 136 T.U.
Estensione del patrocinio a spese dello Stato ai giudizi civili, amministrativi e tributari: un nuovo scenario per la realizzazione del diritto di difesa dei non abbienti. Compiti dell'Ordine, deontologia del difensore
Avv. Antonio Rossomando
L'impegno del Consiglio dell'Ordine di Torino per la realizzazione della riforma
Avv. Augusto Fierro
L'organizzazione dello sportello di consulenza al pubblico, criteri di formazione degli elenchi dei difensori, il lavoro della Commissione
Avv. Michele Carpano
Valutazione del "fumus" della domanda ed obblighi deontologici del difensore del non abbiente.
Avv. Roberto Lamacchia
Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei difensori
Avv.ti Cristiano De Filippi e Antonio Luongo
I soggetti aventi diritto, la questione degli stranieri, le modalità di nomina del difensore, criteri di indicazione da parte della Commissione, modalità di anticipazione delle spese da parte dell'Erario, onorari del difensore, indennità.
Avv. Alberto Del Noce
Effetti dell'ammissione al patrocinio, revoca dell'ammissione e sue conseguenze, spese di soccombenza.
Avv. Domenico Sorrentino
Casi dubbi di competenza territoriale dell'Ordine.
Avv.ti Giorgio Faccio, Lorenzo Imperato, Maria Grazia Pellerino
Problematica convivenza tra difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato nel settore penale, il recupero degli onorari del difensore d'ufficio, la giurisprudenza sulla 217/90.
Avv. Luciana Guerci
Il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio nei giudizi avanti il tribunale per i minorenni.