Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense - delibera esonero dall’iscrizione alla Cassa

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Si rende noto che:
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, nella seduta del 3 agosto 2016 ha adottato la seguente delibera di massima:
Fermo restando la perentorietà del termine previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012, è disposto l’esonero dall’iscrizione alla Cassa, con conseguente annullamento dei contributi relativi agli anni 2014 e 2015, per coloro che iscritti in regime transitorio alla Cassa dall’1/1/2014, ai sensi dell’art. 1 del predetto Regolamento, abbiano dichiarato per gli anni 2014 e 2015 dati reddituali pari a zero e che risultino cancellati da tutti gli Albi oltre il termine dei 90 giorni dalla comunicazione della Cassa ma entro il 31 dicembre 2015.
Con successiva delibera del 7 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la seguente ulteriore delibera di massima:
di esonerare dalla iscrizione alla Cassa, a domanda, i professionisti che iscritti in un Albo professionale provvedano alla cancellazione dallo stesso entro i successivi 180 giorni a condizione che tanto il reddito netto professionale quanto il volume d’affari siano pari a zero e che non siano stati erogati provvedimenti assistenziali. In caso di reiscrizione in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione tale esonero sarà revocato.