AVVISO - Versamento del contributo unificato nelle cause civili

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E’ pervenuta dal Tribunale segnalazione circa il non corretto versamento del contributo unificato nelle cause civili.
Si tratta di casi non sporadici ed il Consiglio invita gli iscritti ad una corretta applicazione delle norme anche ad evitare l’applicazione di sanzioni non lievi.
Questa la normativa di riferimento.
A) DPR n. 115/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Art. 15 - Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato:
1. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa e’ diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Art. 16 - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 DPR 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
B) DPR 26.4.1986 n.131 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Art. 71 - Insufficiente dichiarazione di valore.

1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.