Notifiche via PEC e sent. Cass. sez. III civ. n. 3709/2019

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Segnaliamo agli iscritti che con la sentenza n. 3709/2019 della Sez. III civile la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto in materia di notifica via PEC:
“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai _ni processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto
irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”.
Tale principio esclude incomprensibilmente il registro INI-PEC dal novero di quelli utilizzabili per le notificazioni dirette agli avvocati, contrariamente a quanto statuito dagli art. 16 ter e sexies del d.l. 179/2012, che espressamente includono il registro INI-PEC tra gli elenchi pubblici validi per l’esecuzione delle notificazioni ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994, in posizione di esatta parità giuridica con il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegInde).
Viste le gravi ripercussioni che un siffatto errato principio possono avere sulla possibilità di effettuare notifiche in via telematica, il CNF ha sollecitato l’intervento del Primo Presidente della Suprema Corte con la lettera del 5 marzo u.s., che qui si allega insieme alla sentenza n. 3709/2019.

 

Sentenza Cass. III civ. n. 3709-2019

Lettera CNF 5 marzo 2019