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La parcella del corrispondente.
Caro procuratore, anzi… carissimo !
Espunti dall’ordinamento la figura professionale ed il titolo di “procuratore”, con l’abolizione del relativo albo (L. 24.2.97 n. 27), sopravvive tuttavia la funzio-ne processuale procuratoria; l’esercizio della quale pone – con sempre maggiore frequenza - problemi di applicazione della tariffa, a fronte di richieste parcellari che spesso appaiono davvero eccessive, ed ingiustificate.
Tanto che appare quanto mai opportuno un chiarimento, ed – occorrendo – un di-battito, per porre qualche “paletto”, e cercare di prevenire le (purtroppo) sempre più frequenti dispute tra colleghi appartenenti a diversi Ordini territoriali.
Occorre anzitutto ribadire il principio-cardine secondo il quale l’avvocato ha diritto al compenso per l’attività in concreto svolta: non è previsto dall’ordina-mento un compenso per attività presunta, per il semplice fatto che sia stata confe-rita una procura.
All’avvocato nella causa di corrispondenza spettano, quindi, i diritti (compensi per attività meramente formale, determinati in misura fissa) per le prestazioni procuratorie in concreto svolte.
Non è quindi dubbio che spettino (ad esempio) i diritti di “posizione e archivio”, “formazione del fascicolo” (singolare, unico diritto, per atti e documenti), “richiesta notifica”, “esame relazione di notifica”, “costituzione in giudizio”, “deposito atti o documenti in cancelleria”, “assistenza all’udienza”, etc.
I punti controversi di solito sono i seguenti:
- Diritto di “domiciliazione”: è dovuto all’avvocato esclusivamente domiciliatario, cioè che non abbia svolto altra attività processuale. Non si cumula con gli altri diritti.
- Disamina: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio, non per ogni atto.
Non spettano al corrispondente diritti per la redazione di atti predisposti dal dominus: la tariffa non prevede un diritto di semplice “sottoscrizione atti”.
Se la lacuna poteva avere qualche rilevanza sotto l’impero dell’art. 5 RDL n. 1578/33 (la mancata sottoscrizione di atti da parte di un procuratore esercente nel distretto ne comportava la nullità, ex plurimis Cass. 7.5.97 n. 3981), l’abrogazione della norma (L. 24.2.97 n. 27) ha ora eliminato il problema: la sot-toscrizione del procuratore esercente nel distretto può anche mancare.
- Esame difese avversarie: è ora dovuto un diritto per ogni atto esaminato.
- Esame documenti avversari: il diritto spetta per l’esame del complesso dei documenti avversari prima di ogni sentenza od ordinanza collegiale.
- Consultazioni e corrispondenza informativa: i due diritti sono dovuti una sola volta nel corso del grado di giudizio (e non già per ogni consultazione o comunicazione scritta: la dizione “consultazioni”, plurale, si riferisce al complesso delle attività, e non a ciascuna di esse).
Le comunicazioni telefoniche sono consultazioni (Cass. 19.10.51 n. 2969).
- Accesso agli uffici: non è previsto un autonomo diritto per accesso agli uffici in occasione dell’espletamento di attività per cui sia già previsto un corrispon-dente diritto (es. accesso per ritirare il fascicolo o per estrarre copia di atti); quindi l’accesso non è cumulabile con altri diritti.
- Ritiro atti: è previsto espresso diritto per il ritiro del proprio fascicolo.
L’attività dell’avvocato che ritira una memoria avversaria è compensata dal diritto per “accesso agli uffici” (n. 45, in cui dal DM 05.10.94 n. 585 è stata aggiunta la dizione “e comunque per il ritiro di ogni atto”), previsto – appunto - quando l’attività svolta nell’occasione non sia già altrimenti compensata.
La stessa voce è applicabile per il ritiro dell’atto notificato. Mentre nelle precedenti stesure della tariffa (v. DM 24.11.90 n. 392) era previsto un unico diritto (n. 21) per “ritiro di ogni atto notificato e disamina”, il DM 05.10.94 n. 585 ha previsto (n. 23) il diritto di “esame di ogni relata di notifica”, ed (al n. 45, come già detto) il diritto di accesso per il ritiro dell’atto.
- Redazione nota spese: il diritto è dovuto per la redazione della nota spese depositata in giudizio (se redatta dal corrispondente), e non per la redazione della parcella al cliente (o al dominus).
Vexata quaestio è l’attribuibilità al corrispondente di un onorario (compenso per l’opera di carattere intellettuale prestata dall’avvocato, la cui determinazione varia da un minimo ad un massimo).
Soccorre – come sempre – il criterio secondo cui si deve compensare l’attività in concreto svolta.
Si dovrà, allora, ritenere che al corrispondente sia dovuto anche un onorario, ogni volta che egli abbia svolto anche attività difensiva tipica dell’avvocato dominus, ad esempio: abbia assistito all’assunzione di mezzi di prova in sostituzione del dominus (assente);
abbia trattato questioni in udienza, o redatto atti difensivi.
Non si ritiene, invece, dovuto l’onorario per la partecipazione alle udienze: detta attività è compensata con l’attribuzione del corrispondente diritto, quando l’av-vocato corrispondente abbia semplicemente seguito le istruzioni ricevute dal dominus (ad es., fare dichiarazioni o istanze a verbale, depositare atti o documenti).
La tariffa forense mutua la nozione di vacazione dal sistema tariffario di altre professioni. Ad es., la tariffa degli ingegneri e architetti prevede criteri alternativi di determinazione del compenso: a percentuale, a quantità, a vacazione (tempo impiegato), a discrezione; e ne disciplina anche le possibilità di cumulo (L. n. 143/49) (Cass. 12.06.82 n. 3600).
La “vacazione” non è prevista dalla tariffa giudiziale forense come autonomo criterio di determinazione del compenso (l’”onorario a tempo” è previsto – ove e-spressamente pattuito dalle parti – in sostituzione del compenso tariffario, per le sole attività di assistenza stragiudiziale - Tab. SG n. 2 -).
Per le prestazioni dell’avvocato previste da espressa voce tariffaria è dovuto il solo compenso indicato in tabella.
Il compenso per la vacazione è dovuto per prestazioni per le quali la tabella non preveda espressamente un compenso.
Il cumulo del diritto tabellare e del compenso per la vacazione è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui la tariffa vi faccia espresso riferimento, ad es.:
- assistenza all’esecuzione per consegna o rilascio (n. 51);
- ispezioni ipotecarie e catastali (nn. 55, 57, 58), se l’ispezione richiede oltre un’ora.
Gli atti e verbali in relazione ai quali è richiesto un compenso per vacazione debbono indicare l’ora di apertura e di chiusura; in difetto è dovuta una sola vacazione.
- Il compenso per il giudizio di cassazione, e innanzi alle altre magistrature superiori.
Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo ius postulandi esclusivamente a ministero di un avvocato cassazionista (mentre all’avvocato non iscritto all’apposito albo è consentita la sola prestazione di domiciliatario del difensore), si è ritenuto non potersi dissociare l’onorario spettante per la difesa dai diritti che spetterebbero per l’attività c.d. procuratoria.
Pertanto, all’avvocato cassazionista che assiste il cliente nel giudizio di cassazione è stato ritenuto spettare esclusivamente l’onorario relativo, dovendosi in esso assorbire i diritti per le singole prestazioni procuratorie (Cass. 20.12.95 n. 13015; orientamento consolidato: Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n. 2335; Cass. 02.08.74 n. 2323; Cass. 27.02.79 n. 1278; Cass. 06.02.82 n. 716; Cass. 23.10.84 n. 5385; Cass. 21.03.89 n. 1410).
La giurisprudenza (Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n. 2335) estende il principio anche ai giudizi innanzi alle altre magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale, Tribunale Superiore delle Acque), individuandovi una identica ratio: in tali giudizi è ritenuta prevalente l’attività di assistenza, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alla rappresentanza in giudizio (che pure sussiste).
All’avvocato associato alla difesa in tali giudizi, pertanto, non saranno dovuti “diritti”, bensì un onorario a titolo di compenso. Onorario che è consigliabile pattuire (art. 2233 c.c.).
Non appare inutile, infine, ricordare che per i diritti è applicabile la tariffa vigente al momento della prestazione (l’attività formale si esaurisce nel momento dell’espletamento; Cass. 8.2.96 n. 1010); mentre per gli onorari – stante l’unita-rietà della prestazione intellettuale nel suo complesso - si applica la tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione (Cass. 26.11.98 n. 11994).
Torino, li 01.09.2008
Avv. Guglielmo Preve
Consigliere Segretario
Ordine Avvocati Torino. |
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