"Ero nata per studiare e non ho mai fatto altro, in un secolo nel quale le ragazze si occupavano esclusivamente  di trine all’ago e di budini di riso. Fu un male o  fu un bene? Non so, ma sento che se rinascessi tornerei da capo”.

Avvocata Lidia Poet, prima donna italiana iscritta nell’albo degli avvocati dal Consiglio torinese nel 1883 e reiscritta nel 1919.

Decreto Ministeriale 47 del 25/02/2016

Con la riforma professionale forense del 2012 il legislatore ha introdotto un requisito necessario per mantenere l’iscrizione all’albo: l’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 Legge 247/2012).
Le modalità operative per la verifica di tale requisito sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 47 del 25/02/2016 il quale impone ai professionisti di dover dimostrare il possesso del requisito e, allo stesso tempo, ordina ai singoli COA di effettuare i controlli.

Lettera della Presidente dell'Ordine del 28 giugno 2019

 

Normativa di riferimento

 

Parere del CNF in merito all'applicabilità del D.M. 47/2016 agli avvocati sospesi volontariamente, disciplinarmente e agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti di enti pubblici e dei docenti e ricercatori a tempo pieno.

 

Pareri a cura del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa ha formulato il seguente quesito: “L’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 è assoggettato/assoggettabile alle norme prescrittive dei requisiti di continuità professionale di cui all’art. 2, c. II (lett. a, b, c, d, e, f) D.M Giustizia del 25/02/2016 n. 47, in vigore dal 22/04/2016, con particolare riferimento alla lettera c) (casi trattati in un anno) ed alla lettera f) (sussistenza polizza assicurativa) di tale articolo?”.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha formulato il seguente quesito: “se, ai fini del computo dei ‘cinque affari per ciascun anno’, come richiesti dall’art. 2 n. 2 lett. c) del d.m. n. 47 del 25 febbraio 2016, sia possibile includere l’attività, in particolare quella decisoria, svolta quale giudice onorario da un avvocato iscritto all’Albo, anche alla luce del disposto dell’art. 1 co. 5 del “Regolamento di attuazione dell’art. 21 co. 8 e 9 legge 247/2012” emesso dalla Cassa Forense, il quale riconosce agli avvocati che svolgono la funzione di giudice onorario il diritto/dovere di vedere calcolati i propri contributi previdenziali anche sulle indennità derivanti dall’incarico di magistrato onorario".

L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo

FAQ - Decreto 47/16: accertamento dell'esercizio della professione forense

 

1 - L’accertamento previsto dal Decreto 47/2016 è rivolto a tutti gli iscritti all’Albo?

L’accertamento è rivolto a tutti gli avvocati iscritti all’albo, compresi gli avvocati stabiliti iscritti ai sensi del D.lgs. 96/2001.

Restano esclusi i neoiscritti in quanto la verifica non verrà eseguita nel periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.

L’accertamento è rivolto a tutti gli avvocati iscritti all’albo, compresi gli avvocati stabiliti iscritti ai sensi del D.lgs. 96/2001. Restano esclusi i neoiscritti in quanto la verifica non verrà eseguita nel periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. Alla luce del parere n. 52 del 2019 del CNF

https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/decreto47/coa%20torino.pdf    sono altresì esclusi gli Avvocati iscritti nell’elenco speciale dei Professori e Ricercatori Universitari.

 

 

2 - Quali sono i requisiti che la normativa richiede per accertare lo svolgimento effettivo abituale e prevalente dell’attività professionale?

L’art. 2 comma 2 del Decreto 47/2016 indica i seguenti requisiti che devono ricorrere congiuntamente perché possa dirsi effettivo, continuativo, abituale e prevalente l’esercizio dell’attività professionale:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.
    

3 – Esistono delle cause che esonerano dal possedere i requisiti sopra indicati?

L’art. 21 della Legge 247/2012 esonera:

-    “gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo durante il periodo della carica” (comma 6);
-    “le donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo” (comma 7 lett. a);
-     “gli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro” (comma 7 lett. b);
-    “gli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza” (comma 7 lett. c).
Gli Avvocati che rientrano in una delle predette situazioni dovranno in ogni caso rilasciare un’autocertificazione all’Ordine ove si dichiarano esonerabili. Per le modalità operative di presentazione dell’autocertificazione si rimanda al punto 9.

 

4 – Come posso dimostrare di avere i requisiti o di avere un esonero?

Gli Avvocati dovranno dichiarare al proprio Ordine di essere in possesso dei requisiti richiesti o di avere una causa di esonero presentando un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le modalità operative di presentazione dell’autocertificazione si rimanda al punto 9.
Il Consiglio è tenuto a verificare la veridicità delle autocertificazioni chiedendo agli iscritti di documentare quanto dichiarato; pertanto l’avvocato dovrà essere in possesso, sin dal momento dell’autocertificazione, di documentazione che comprovi sia i requisiti normativi sia l’eventuale esonero.

 

5 – Sono iscritto da meno di 5 anni all’Albo, devo presentare l’autocertificazione di esonero?

No, l’accertamento previsto dal Decreto n. 47/2016 NON è rivolto a coloro i quali hanno meno di 5 anni di iscrizione dalla prima iscrizione all’Albo.

 

6 – Entro quando dovrò presentare l’autodichiarazione?

Il Decreto n. 47/2016 è entrato in vigore il 22/04/216 e gli Ordini devono svolgere i controlli previsti su tutti gli iscritti ogni tre anni a partire dall’entrata in vigore. Entro la fine del corrente anno i COA dovranno aver svolto il primo controllo triennale e pertanto le autodichiarazioni dovranno giungere entro tale termine.

 

7 – Quali conseguenze ci sono per l’avvocato che non possiede il requisito dell’esercizio effettivo continuativo abituale e prevalente?

Nel caso in cui l’Ordine riscontri la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi, l’Ordine deve procedere alla cancellazione dall’albo previo invito dell’avvocato a formulare eventuali osservazioni scritte e l’ascolto del medesimo, se richiesto.
La cancellazione per tali motivi non ha natura sanzionatoria ma amministrativa.
Inoltre se la cancellazione avviene per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), del decreto l’avvocato ha diritto di essere nuovamente iscritto qualora dimostri di possedere i predetti requisiti.
Invece, nel caso in cui la cancellazione avvenga per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, c), ed e) (trattazione cinque affari e adempimento obbligo formativo), del decreto non può essere nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

 

8 – Quali sono gli obblighi degli Ordini circondariali?

Gli Ordini circondariali sono tenuti ad eseguire i controlli sugli iscritti secondo la normativa.
Qualora il Consiglio dell'Ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, affinché provvedano in sostituzione (art. 21 comma 5 della Legge 247/2012).

 

9 – Quali sono le modalità operative previste dall’Ordine di Torino?

L’Ordine sta predisponendo una sezione sul portale RICONOSCO per poter generare le autocertificazioni richieste e inviarle così in automatico agli uffici di segreteria. Questo sarà l’unico canale comunicativo predisposto a tal fine poiché, considerando il numero di Colleghi iscritti al nostro albo e tenuti a siffatto adempimento (oltre 6.000), non è purtroppo possibile provvedere diversamente.

 

10 - In che modo posso verificare sin da subito quali requisiti, tra quelli richiesti, sono già comunicati all’Ordine?

Consultando il nostro Albo sul sito istituzionale è possibile verificare se risultano già registrati i dati aggiornati del domicilio professionale, dell’utenza telefonica, della casella PEC e della polizza RC.
Accedendo al potale RICONOSCO è possibile verificare altresì la corretta registrazione del possesso della partita iva e la situazione formativa.
Nel caso in cui i dati della polizza rc, della partita iva, del domicilio professionale o dei recapiti non risultassero aggiornati è possibile modificarli fin da subito utilizzando i servizi di RICONOSCO.

Nel caso in cui riscontraste difformità sulla vostra situazione formativa vi invitiamo a contattare l’ufficio formazione all’indirizzo formazione@ordineavvocatitorino.it.

Chi fosse sprovvisto delle credenziali di accesso alla Piattaforma RICONOSCO potrà farne richiesta alla casella mail formazione@ordineavvocatitorino.it.

 

11 – La verifica di cui al Decreto n. 47/2016 deve essere eseguita anche sugli iscritti che appartengono agli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, dei docenti e ricercatori universitari, sui colleghi sospesi volontariamente o disciplinarmente?

Visti i pareri  n. 90/2016 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35200) e 52/2019 (https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/decre…), il CNF ritiene che per le categorie sopraelencate si debbano ritenere esclusi i “parametri ad essi inapplicabili per ragioni oggettive”, ad esempio per gli addetti agli uffici legali degli enti pubblici non sarà richiesta la partita Iva, per gli avvocati sospesi non verranno richiesti i cinque affari.
Pertanto tali categorie presenteranno all’Ordine un’autocertificazione cartacea attestante i soli requisiti posseduti come da comunicazione inoltrata ai soli interessati.

 

 

 

Le autocertificazioni previste dal D.M. 47/2016 saranno presentabili dall' 08/10/2019 - tramite Piattaforma Riconosco

Indicazioni operative su come presentare le autocertificazioni previste dal D.M. 47/2016 tramite il portale Riconosco

Indicazioni su come comunicare all’Ordine - tramite Piattaforma Riconosco - alcuni dei dati richiesti dal Decreto 47/2016.

Istruzioni su come firmare digitalmente in formato PADES - firma al pdf

 

Indicazioni su come attivare i pop-up sui Browser:

 

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