Con la riforma professionale forense del 2012 il legislatore ha introdotto un requisito necessario per mantenere l’iscrizione all’albo: l’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 Legge 247/2012).
Le modalità operative per la verifica di tale requisito sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 47 del 25/02/2016 il quale impone ai professionisti di dover dimostrare il possesso del requisito e, allo stesso tempo, ordina ai singoli COA di effettuare i controlli.
Lettera della Presidente dell'Ordine del 28 giugno 2019
Normativa di riferimento
Pareri a cura del Consiglio Nazionale Forense
FAQ - Decreto 47/16: accertamento dell'esercizio della professione forense
1 - L’accertamento previsto dal Decreto 47/2016 è rivolto a tutti gli iscritti all’Albo?
L’accertamento è rivolto a tutti gli avvocati iscritti all’albo, compresi gli avvocati stabiliti iscritti ai sensi del D.lgs. 96/2001.
Restano esclusi i neoiscritti in quanto la verifica non verrà eseguita nel periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.
L’accertamento è rivolto a tutti gli avvocati iscritti all’albo, compresi gli avvocati stabiliti iscritti ai sensi del D.lgs. 96/2001. Restano esclusi i neoiscritti in quanto la verifica non verrà eseguita nel periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. Alla luce del parere n. 52 del 2019 del CNF
https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/decreto47/coa%20torino.pdf sono altresì esclusi gli Avvocati iscritti nell’elenco speciale dei Professori e Ricercatori Universitari.
2 - Quali sono i requisiti che la normativa richiede per accertare lo svolgimento effettivo abituale e prevalente dell’attività professionale?
L’art. 2 comma 2 del Decreto 47/2016 indica i seguenti requisiti che devono ricorrere congiuntamente perché possa dirsi effettivo, continuativo, abituale e prevalente l’esercizio dell’attività professionale:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.
3 – Esistono delle cause che esonerano dal possedere i requisiti sopra indicati?
L’art. 21 della Legge 247/2012 esonera:
- “gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo durante il periodo della carica” (comma 6);
- “le donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo” (comma 7 lett. a);
- “gli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro” (comma 7 lett. b);
- “gli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza” (comma 7 lett. c).
Gli Avvocati che rientrano in una delle predette situazioni dovranno in ogni caso rilasciare un’autocertificazione all’Ordine ove si dichiarano esonerabili. Per le modalità operative di presentazione dell’autocertificazione si rimanda al punto 9.
4 – Come posso dimostrare di avere i requisiti o di avere un esonero?
Gli Avvocati dovranno dichiarare al proprio Ordine di essere in possesso dei requisiti richiesti o di avere una causa di esonero presentando un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le modalità operative di presentazione dell’autocertificazione si rimanda al punto 9.
Il Consiglio è tenuto a verificare la veridicità delle autocertificazioni chiedendo agli iscritti di documentare quanto dichiarato; pertanto l’avvocato dovrà essere in possesso, sin dal momento dell’autocertificazione, di documentazione che comprovi sia i requisiti normativi sia l’eventuale esonero.
5 – Sono iscritto da meno di 5 anni all’Albo, devo presentare l’autocertificazione di esonero?
No, l’accertamento previsto dal Decreto n. 47/2016 NON è rivolto a coloro i quali hanno meno di 5 anni di iscrizione dalla prima iscrizione all’Albo.
6 – Entro quando dovrò presentare l’autodichiarazione?
Il Decreto n. 47/2016 è entrato in vigore il 22/04/216 e gli Ordini devono svolgere i controlli previsti su tutti gli iscritti ogni tre anni a partire dall’entrata in vigore. Entro la fine del corrente anno i COA dovranno aver svolto il primo controllo triennale e pertanto le autodichiarazioni dovranno giungere entro tale termine.
7 – Quali conseguenze ci sono per l’avvocato che non possiede il requisito dell’esercizio effettivo continuativo abituale e prevalente?
Nel caso in cui l’Ordine riscontri la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi, l’Ordine deve procedere alla cancellazione dall’albo previo invito dell’avvocato a formulare eventuali osservazioni scritte e l’ascolto del medesimo, se richiesto.
La cancellazione per tali motivi non ha natura sanzionatoria ma amministrativa.
Inoltre se la cancellazione avviene per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), del decreto l’avvocato ha diritto di essere nuovamente iscritto qualora dimostri di possedere i predetti requisiti.
Invece, nel caso in cui la cancellazione avvenga per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, c), ed e) (trattazione cinque affari e adempimento obbligo formativo), del decreto non può essere nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.
8 – Quali sono gli obblighi degli Ordini circondariali?
Gli Ordini circondariali sono tenuti ad eseguire i controlli sugli iscritti secondo la normativa.
Qualora il Consiglio dell'Ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, affinché provvedano in sostituzione (art. 21 comma 5 della Legge 247/2012).
9 – Quali sono le modalità operative previste dall’Ordine di Torino?
L’Ordine sta predisponendo una sezione sul portale RICONOSCO per poter generare le autocertificazioni richieste e inviarle così in automatico agli uffici di segreteria. Questo sarà l’unico canale comunicativo predisposto a tal fine poiché, considerando il numero di Colleghi iscritti al nostro albo e tenuti a siffatto adempimento (oltre 6.000), non è purtroppo possibile provvedere diversamente.
10 - In che modo posso verificare sin da subito quali requisiti, tra quelli richiesti, sono già comunicati all’Ordine?
Consultando il nostro Albo sul sito istituzionale è possibile verificare se risultano già registrati i dati aggiornati del domicilio professionale, dell’utenza telefonica, della casella PEC e della polizza RC.
Accedendo al potale RICONOSCO è possibile verificare altresì la corretta registrazione del possesso della partita iva e la situazione formativa.
Nel caso in cui i dati della polizza rc, della partita iva, del domicilio professionale o dei recapiti non risultassero aggiornati è possibile modificarli fin da subito utilizzando i servizi di RICONOSCO.
Nel caso in cui riscontraste difformità sulla vostra situazione formativa vi invitiamo a contattare l’ufficio formazione all’indirizzo formazione@ordineavvocatitorino.it.
Chi fosse sprovvisto delle credenziali di accesso alla Piattaforma RICONOSCO potrà farne richiesta alla casella mail formazione@ordineavvocatitorino.it.
11 – La verifica di cui al Decreto n. 47/2016 deve essere eseguita anche sugli iscritti che appartengono agli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, dei docenti e ricercatori universitari, sui colleghi sospesi volontariamente o disciplinarmente?
Visti i pareri n. 90/2016 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35200) e 52/2019 (https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/decre…), il CNF ritiene che per le categorie sopraelencate si debbano ritenere esclusi i “parametri ad essi inapplicabili per ragioni oggettive”, ad esempio per gli addetti agli uffici legali degli enti pubblici non sarà richiesta la partita Iva, per gli avvocati sospesi non verranno richiesti i cinque affari.
Pertanto tali categorie presenteranno all’Ordine un’autocertificazione cartacea attestante i soli requisiti posseduti come da comunicazione inoltrata ai soli interessati.
Le autocertificazioni previste dal D.M. 47/2016 saranno presentabili dall' 08/10/2019 - tramite Piattaforma Riconosco
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