Aumento del tetto massimo per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato - Gazzetta Ufficiale n. 24/2021.
In data 1 luglio 2002 è entrata in vigore la nuova normativa concernente il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti anche nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione ed in base alla stessa ai Consigli degli Ordini degli Avvocati sono stati affidati nuovi e specifici adempimenti.
In particolare i Consigli degli Ordini sono chiamati a curare il primo controllo per l’ammissione provvisoria dei richiedenti al beneficio, controllo che si riferisce, da un lato, alla sussistenza dei requisiti di reddito – oggi non superiore ad euro 10.628,16 - e, dall’altro, della non manifesta infondatezza della pretesa, che i richiedenti stessi intendono fare valere nel giudizio da promuovere o in quello promosso nei loro confronti.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino si è quindi attivato costituendo gli Elenchi degli Avvocati, che possono essere proposti per il patrocinio a spese dello stato, essendo in possesso dei requisiti richiesti e cioè attitudini ed esperienza professionale, assenza di sanzioni disciplinari e anzianità professionale da almeno 2 anni.
Il Consiglio ha poi istituito una apposita Commissione, composta da Consiglieri e da Avvocati esterni al Consiglio con buona esperienza in singole materie, che cura la fase istruttoria per riferirne al Consiglio per la deliberazione sulla ammissione o meno delle singole domande.
E’ stata predisposta una opportuna modulistica per agevolare i cittadini nella compilazione delle domande e lo sportello di ricevimento opera dal lunedì al venerdì con orario 9,00/12,00; nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, è altresì operante uno sportello di assistenza ai cittadini con la presenza di un avvocato membro della Commissione.
La Legge ha demandato ai Consigli degli Ordini l’onore e l’onere di assumere il ruolo di ente al servizio dei cittadini e della giustizia, in un ambito di enorme importanza quale è quello relativo all’accesso alla concreta tutela dei propri diritti: non solo più un ruolo circoscritto al servizio degli iscritti, bensì un ruolo sociale.
Il controllo di merito del Consiglio è limitato alla “non manifesta infondatezza” della pretesa e quindi l’Avvocato designato avrà il dovere di esaminare la pratica in modo anche più approfondito del normale, tenuto conto della sua specifica funzione e del fatto che il suo lavoro verrà retribuito con denaro pubblico.
D’altronde l’art. 136 n. 2 del DPR 30.5.2002 n. 115 prevede espressamente che l’ammissione al patrocinio sia revocata dal magistrato “se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Buon lavoro a tutti.