COMPENSAZIONE EX ART. 1 C. 778 DELLA L. 208/2015

Printer Friendly, PDF & Email

Care Colleghe e cari Colleghi,

come noto, in forza dell’art. 1 c. 778 della L. 208/2015 a decorrere dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002 sono ammessi alla compensazione di quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti.

Come noto, inoltre, il decreto del Ministero dell’Economia del 15.07.2016, in attuazione della disposizione di cui sopra, ha regolamentato la procedura.

Va precisato, innanzitutto, che:

- i crediti devono essere stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento divenuto definitivo (ossia non deve essere stata proposta opposizione e devono essere spirati i termini per proporla);

- i crediti non devono risultare pagati neanche parzialmente;

- deve essere stata  emessa la fattura elettronica per i crediti sorti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che prevedono la sua obbligatorietà ovvero, per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione  elettronica,  fattura cartacea registrata;

- l’opzione potrà essere esercitata esclusivamente per l’intero importo della fattura;

- l’opzione potrà essere esercitata esclusivamente dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno;

- la spesa complessiva nazionale è stata autorizzata per il solo limite di 10 milioni di euro annui.

-  in  forza della nota del Ministero della Giustizia (prot. DAG n. 163759.U) del 01.09.2017, che ha rettificato la Circolare del 03.10.2016 (prot. DAG n. 176638.U), anche gli Studi Associati sono ammessi alla compensazione.

Per attivare la procedura è necessario che  il professionista si sia preventivamente accreditato alla piattaforma elettronica di certificazione (alle modalità che si vedranno infra).

La piattaforma elettronica selezionerà le fatture per cui è stata esercitata l’opzione (e resa la richiesta dichiarazione) fino alla concorrenza delle risorse annualmente stanziate, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.

Per le fatture emesse la piattaforma rilascerà la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.

Per le fatture non ammesse l’opzione si intenderà automaticamente revocata.

 

La piattaforma è reperibile al seguente indirizzo web:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

 

Si consiglia, prudenzialmente, di effettuare l’inserimento di tutte le fatture che si intendono portare in compensazione in un unico accesso (in precedenza il sistema non  consentiva di reiterare l’operazione).

Un campo da compilare, obbligatoriamente, riguarda il numero di protocollo  SIAMM,  dato assegnato dall’ufficio alla istanza di liquidazione: per i decreti di liquidazione di procedimenti penali è possibile ricavarlo dalla piattaforma SIAMM nella sezione “istanze on line” alla colonna “n° prot. siamm”); per gli altri decreti  è  necessario richiederlo agli uffici spese pagate.

Per evitare inutili accessi si suggerisce di contattare gli uffici a mezzo mail, ai seguenti indirizzi:

per la Corte d’Appello di Torino:

per il settore penale e civile: ripalta.marrese@giustizia.it

per il Tribunale di Torino:

per il settore penale: spese.pagate.tribunale.torino@giustizia.it

per il settore civile: gaetano.riccio@giustizia.it

per il Giudice di Pace di Torino: 

gdp.torino@giustizia.it

per il Giudice di Pace di Ivrea:

gdp.ivrea@giustizia.it

 

Per il Tribunale per i Minorenni è consigliato l’accesso diretto.

Effettuata la procedura si consiglia di inviare l’elenco delle fatture portate in compensazione agli uffici interessati (usando i riferimenti di cui sopra).

***************

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dall’ufficio competente, Ragioneria dello Stato,  per l’accreditamento alla piattaforma elettronica di certificazione:

 “ai fini dell’accreditamento sulla PCC da parte di Liberi Professionisti si riporta quanto estrapolato dalla Guida pubblicata sulla Piattaforma sulla certificazione dei crediti (a pag. 17) e che prevede che i “creditori, devono recarsi presso la P.A. debitrice (o la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di appartenenza) per effettuare un riconoscimento de visu e successivamente, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla piattaforma”.

Nel caso in cui i creditori desiderino effettuare l’iscrizione presso questa Ragioneria si comunicano gli orari e gli sportelli cui rivolgersi:

 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino

C.so Bolzano,44 – 5° Piano – Servizio 1° Affari Generali

Orario apertura sportelli: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11

Orario sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

 

Si invitano gli interessati, prima di procedere con l’accesso diretto allo sportello, a far pervenire una mail agli indirizzi sotto riportati, contenente i seguenti dati:

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e indirizzo PEC.

Allo sportello occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e non scaduto e di una fotocopia che verrà trattenuta.

rgs.rps.to@tesoro.it

rts-to.rgs@pec.mef.gov.it

******************

Ulteriore materiale è reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Torino alla sezione “informazioni per avvocati e praticanti”  alla voce “gratuito patrocinio” .

 

I miei migliori saluti.

La Presidente